Incidente d’auto e risarcimento diretto: le novità e le regole che devi conoscere

Legge e burocrazia
Pubblicato 21 agosto 2026

Vediamo come come funziona il risarcimento diretto delle assicurazioni in caso di sinistro, quando si applica e come fare richiesta.

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In caso di incidente stradale tra due veicoli, la procedura di risarcimento diretto (o indennizzo diretto) consente al danneggiato di chiedere il rimborso dei danni direttamente alla propria compagnia di assicurazione, anziché dover formulare la richiesta a quella della controparte.

Nata per velocizzare i tempi di liquidazione e semplificare le pratiche burocratiche, questa modalità è regolata dalla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD) ed è disciplinata dall'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP).

COS'È LA CONVENZIONE CARD E COME FUNZIONA

La Convenzione CARD è l'accordo intercompagnia che gestisce i flussi finanziari e le regolazioni contabili tra le diverse imprese di assicurazione operanti in Italia. Quando un automobilista subisce un sinistro senza responsabilità (o con responsabilità parziale) e attiva l'indennizzo diretto, la sua assicurazione provvede a periziare il danno e a liquidarlo. Successivamente, attraverso una stanza di compensazione gestita secondo la convenzione CARD, la compagnia del danneggiato viene rimborsata dalla compagnia del responsabile sulla base di costi medi standardizzati.

QUANDO SI ATTIVA IL RISARCIMENTO DIRETTO

Il risarcimento diretto non si applica automaticamente a qualsiasi incidente. Per poterne usufruire devono sussistere contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • Coinvolgimento di due soli veicoli: l'incidente deve essere avvenuto esclusivamente tra due veicoli a motore. Se nell'impatto sono coinvolti tre o più mezzi, si entra nell'ambito dei sinistri multipli e la procedura CARD non è applicabile (salvo catene di urti frazionabili in eventi autonomi).
     
  • Urto materiale e diretto: tra i due veicoli deve esserci stato un contatto fisico. Se un veicolo ne stringe un altro costringendolo a uscire di strada senza tocco, non si applica la CARD.
     
  • Immatricolazione e assicurazione in Italia (o Paesi equiparati): entrambi i veicoli devono essere identificati, regolarmente targati e coperti da polizza RC Auto. La procedura si applica ai sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
     
  • Ciclomotori e quadricicli: anche i "cinquantini" rientrano nel risarcimento diretto, a condizione che siano muniti della targa di nuovo formato (a sei caratteri).
     

LA NOVITÀ SULLE COMPAGNIE ESTERE

Un punto fondamentale che ha cambiato la materia riguarda le imprese di assicurazione con sede legale all'estero operanti in Italia (sia in regime di stabilimento sia in libera prestazione di servizi).

A seguito della riforma introdotta dalla Legge Concorrenza 2021 (L. n. 118/2022), dal 1° gennaio 2023 tutte le compagnie estero-comunitarie che vendono polizze RC Auto in Italia sono obbligate per legge ad aderire alla Convenzione CARD.

Di conseguenza, oggi l'indennizzo diretto si applica anche se la controparte è assicurata con una compagnia straniera operante in Italia. L'unica eccezione riguarda i veicoli con targa estera o assicurati con compagnie prive di rappresentanza in Italia, per i quali la richiesta va indirizzata all'UCI (Ufficio Centrale Italiano).

QUALI DANNI SONO COPERTI DALL'INDENNIZZO DIRETTO?

Se sussistono i presupposti, la propria assicurazione risarcirà:

  • I danni materiali al veicolo assicurato.
     
  • I danni alle cose trasportate di proprietà del conducente o del proprietario del veicolo.
     
  • Le lesioni personali di lieve entità subite dal conducente non responsabile. Per lesioni lievi si intendono i danni biologici con invalidità permanente fino al 9% (le cosiddette "micropermanenti").
     

Cosa succede ai terzi trasportati?

Per i passeggeri trasportati a bordo dei veicoli coinvolti vale la tutela dell'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni: l'eventuale danno fisico o materiale subito dal terzo trasportato viene sempre e comunque risarcito dall'assicurazione del veicolo su cui viaggiava al momento dell'impatto, a prescindere dall'accertamento delle responsabilità tra i conducenti.

QUANDO NON SI APPLICA IL RISARCIMENTO DIRETTO

La procedura ordinaria (richiesta danni direttamente alla compagnia della controparte ex art. 148 CAP) si applica nei seguenti casi:

  • Sinistri con più di due veicoli coinvolti.
     
  • Assenza di scontro o contatto fisico diretto tra i mezzi.
     
  • Infortuni al conducente con lesioni gravi (invalidità permanente superiore al 9%).
     
  • Danni a pedoni, ciclisti o beni immobili esterni ai veicoli.
     
  • Sinistri con veicoli con targa estera o assicurati con compagnie prive di rappresentanza in Italia.
     

I TEMPI DELLA PROCEDURA

La legge fissa scadenze precise entro cui la compagnia assicurativa deve formulare l'offerta di risarcimento o motivare l'eventuale diniego:

  • 30 giorni per i danni al veicolo e alle cose se il modulo CAI (constatazione amichevole) è stato compilato e firmato congiuntamente da entrambi i conducenti.
     
  • 60 giorni per i danni ai beni e al veicolo se il modulo CAI è stato firmato da un solo conducente o in assenza di modulo amichevole.
     
  • 90 giorni per i danni fisici alla persona (lesioni lievi del conducente). Il termine decorre da quando il danneggiato consegna la documentazione medica completa, comprensiva del certificato di avvenuta guarigione clinica.

      
Una volta ricevuta l'accettazione dell'offerta da parte del danneggiato, l'assicurazione è tenuta a erogare la somma pattuita entro 15 giorni.

OBBLIGO PER L'ASSICURAZIONE, FACOLTÀ PER IL CLIENTE

È fondamentale chiarire un punto di diritto: se per le compagnie di assicurazione la gestione secondo la Convenzione CARD rappresenta un obbligo operativo tassativo, per il danneggiato la procedura di risarcimento diretto costituisce una facoltà opzionale e non un obbligo vincolante.

La Corte Costituzionale (sent. n. 180/2009) e le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 18044/2011) hanno infatti confermato che l'assicurato conserva sempre la libertà di scegliere se avvalersi della procedura diretta (art. 149 CAP) oppure agire nei confronti del responsabile civile e della sua assicurazione tramite la procedura ordinaria (art. 148 CAP). Nella pratica quotidiana, tuttavia, l'indennizzo diretto si rivela quasi sempre la scelta più veloce e agevole.



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Ritratto di AZ
21 agosto 2026 - 18:50
Interessante.
Ritratto di Alexspc79
21 agosto 2026 - 21:24
14
Ma sempre così rispondi

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