In caso di incidente stradale tra due veicoli, la procedura di risarcimento diretto (o indennizzo diretto) consente al danneggiato di chiedere il rimborso dei danni direttamente alla propria compagnia di assicurazione, anziché dover formulare la richiesta a quella della controparte.
Nata per velocizzare i tempi di liquidazione e semplificare le pratiche burocratiche, questa modalità è regolata dalla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD) ed è disciplinata dall'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP).
La Convenzione CARD è l'accordo intercompagnia che gestisce i flussi finanziari e le regolazioni contabili tra le diverse imprese di assicurazione operanti in Italia. Quando un automobilista subisce un sinistro senza responsabilità (o con responsabilità parziale) e attiva l'indennizzo diretto, la sua assicurazione provvede a periziare il danno e a liquidarlo. Successivamente, attraverso una stanza di compensazione gestita secondo la convenzione CARD, la compagnia del danneggiato viene rimborsata dalla compagnia del responsabile sulla base di costi medi standardizzati.
Il risarcimento diretto non si applica automaticamente a qualsiasi incidente. Per poterne usufruire devono sussistere contemporaneamente i seguenti requisiti:
Un punto fondamentale che ha cambiato la materia riguarda le imprese di assicurazione con sede legale all'estero operanti in Italia (sia in regime di stabilimento sia in libera prestazione di servizi).
A seguito della riforma introdotta dalla Legge Concorrenza 2021 (L. n. 118/2022), dal 1° gennaio 2023 tutte le compagnie estero-comunitarie che vendono polizze RC Auto in Italia sono obbligate per legge ad aderire alla Convenzione CARD.
Di conseguenza, oggi l'indennizzo diretto si applica anche se la controparte è assicurata con una compagnia straniera operante in Italia. L'unica eccezione riguarda i veicoli con targa estera o assicurati con compagnie prive di rappresentanza in Italia, per i quali la richiesta va indirizzata all'UCI (Ufficio Centrale Italiano).
Se sussistono i presupposti, la propria assicurazione risarcirà:
Per i passeggeri trasportati a bordo dei veicoli coinvolti vale la tutela dell'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni: l'eventuale danno fisico o materiale subito dal terzo trasportato viene sempre e comunque risarcito dall'assicurazione del veicolo su cui viaggiava al momento dell'impatto, a prescindere dall'accertamento delle responsabilità tra i conducenti.
La procedura ordinaria (richiesta danni direttamente alla compagnia della controparte ex art. 148 CAP) si applica nei seguenti casi:
La legge fissa scadenze precise entro cui la compagnia assicurativa deve formulare l'offerta di risarcimento o motivare l'eventuale diniego:
Una volta ricevuta l'accettazione dell'offerta da parte del danneggiato, l'assicurazione è tenuta a erogare la somma pattuita entro 15 giorni.
È fondamentale chiarire un punto di diritto: se per le compagnie di assicurazione la gestione secondo la Convenzione CARD rappresenta un obbligo operativo tassativo, per il danneggiato la procedura di risarcimento diretto costituisce una facoltà opzionale e non un obbligo vincolante.
La Corte Costituzionale (sent. n. 180/2009) e le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 18044/2011) hanno infatti confermato che l'assicurato conserva sempre la libertà di scegliere se avvalersi della procedura diretta (art. 149 CAP) oppure agire nei confronti del responsabile civile e della sua assicurazione tramite la procedura ordinaria (art. 148 CAP). Nella pratica quotidiana, tuttavia, l'indennizzo diretto si rivela quasi sempre la scelta più veloce e agevole.

