Tanto il fermo amministrativo che il fermo fiscale hanno, nella pratica, una conseguenza fondamentale: l’impossibilità di utilizzare il veicolo. Sebbene i due termini siano spesso utilizzati come sinonimi (anche i legislatori e il Fisco chiamano entrambi con il termine fermo amministrativo) tra i due provvedimenti ci sono differenze sostanziali, che riguardano l’origine, le cause e le conseguenze.
Il fermo amministrativo citato all’articolo 214 del Codice della Strada riguarda una sanzione accessoria che l’automobilista riceve per una grave violazione del CdS stesso (per esempio guidando senza patente o su un veicolo senza targa). In queste situazioni, il provvedimento prevede che “il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o un eventuale obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità, o lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio; sul veicolo deve essere collocato un sigillo, ed è ritirata dalla polizia la carta di circolazione”. Quindi, nonostante il mezzo possa restare materialmente a disposizione del proprietario, è come se il possesso non vi fosse. Il provvedimento viene iscritto al Pra e fino a quando il bene non viene rilasciato, il proprietario non è tenuto al pagamento del bollo. Per chi marcia con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo è prevista la revoca della patente e la confisca del veicolo per la definitiva alienazione.
Diverso è invece il caso del fermo fiscale, un provvedimento definito anche “ganasce fiscali”. Il blocco è destinato a quei contribuenti che non hanno pagato le tasse (dal bollo dell’auto all’Imu o altri tributi). Il provvedimento in questo caso è preceduto da un preavviso di 30 giorni, nei quali l’interessato è tenuto a mettersi in regola: in caso di mancato pagamento, il fermo fiscale viene iscritto al Pra e non può più circolare, ma il libretto non viene sequestrato e sul veicolo non vengono messi i sigilli. Mentre il fermo amministrativo ha una durata specifica, quello fiscale è a tempo indeterminato e prosegue fino a quando non viene saldato il proprio debito. Se si viene sorpresi alla guida di un veicolo sottoposto a fermo fiscale non è prevista né la revoca della patente né la confisca del veicolo, ma “solo” una sanzione di 1.984 euro.


