Ipotizziamo uno scenario. A dicembre siete andati in concessionaria per un’auto nuova: avete scelto il colore della carrozzeria, gli optional, firmato il contratto d’acquisto e versato un anticipo. Consegna prevista: inizio febbraio. Ma a maggio il box è ancora vuoto. Potreste avere diritto di recedere il contratto e riavere tutti i soldi versati o addirittura chiedere il doppio della caparra. Infatti, in presenza di ritardi consistenti, la legge italiana prevede strumenti specifici a tutela dell’acquirente.
Nei contratti di compravendita automobilistica, la data di consegna indicata non è solitamente considerata un “termine essenziale” ai sensi dell’art. 1457 del Codice Civile, a meno che non sia esplicitamente specificato. Di prassi, le condizioni generali di vendita prevedono un periodo di tolleranza, generalmente quantificato in 60 giorni. Superata tale soglia senza che il veicolo sia stato messo a disposizione, l’inadempimento del venditore diventa giuridicamente rilevante.
Qualora il ritardo diventi ingiustificato, il primo passo formale consiste nella costituzione in mora del venditore. Attraverso una diffida ad adempiere (art. 1454 del Codice Civile), inviata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), viene intimato al concessionario di consegnare il bene entro un termine congruo, solitamente non inferiore a 15 giorni. Il mancato rispetto di questo ulteriore termine comporta la risoluzione del diritto del contratto: l’ accordo si considera sciolto senza necessità di intervento del giudice.
La maggior parte dei contratti prevede il versamento di una somma di denaro al momento della sottoscrizione. La natura di tale somma determina le conseguenze economiche della risoluzione:
È possibile che di fronte a un cliente che intende recedere il contratto e avere indietro i soldi, la concessionaria offra uno sconto ulteriore per evitare di perdere la vendita. In questo caso l’utente può scegliere di ridiscutere i termini dell’acquisto o di proseguire sulla via della risoluzione.







