Il bollo per le auto d’epoca e le auto storiche, ultraventennali e ultratrentennali, va pagato o no? Sono previste solo agevolazioni, sconti, riduzioni oppure vere e proprie esenzioni. Come ben sapete, il bollo auto è una tassa sulla proprietà di competenza delle Regioni, tranne nel caso di Friuli Venezia Giulia e Sardegna dove l’imposta è gestita dall’Agenzia delle Entrate. A ogni modo c’è una normativa nazionale che accomuna questo tipo di veicoli e in particolare il pagamento del bollo auto.
In questa guida spiegheremo qual è la differenza tra auto storiche e auto d’epoca e se va pagata la tassa automobilistica, con riferimento anche alla normativa di ogni singola Regione.
Il Codice della Strada definisce auto storiche e auto d’epoca: quindi, c’è una differenza tra questi due tipi di veicoli e ciò si ripercuote anche sulle imposte da pagare, come il bollo auto, o su altre spese relative all’auto, come l’assicurazione.
Secondo l’articolo 60 del Codice della Strada, rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i veicoli cancellati dal Pubblico Registro Automobilistico, in quanto destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, allo scopo di salvaguardare le caratteristiche tecniche originarie della casa costruttrice e che non risultano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione. I veicoli d’epoca sono iscritti in un apposito elenco dedicato presso il Centro Storico del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.
La circolazione delle auto d’epoca è consentita solamente in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all’ambito della località e degli itinerari di svolgimento di manifestazioni o raduni. Per poter circolare, questi veicoli necessitano di una specifica autorizzazione che viene rilasciata dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, nella cui circoscrizione è compresa la località dove ha luogo la manifestazione. In questa autorizzazione devono essere indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita che non può superare i 40 km/h in ogni caso.
Se si circola con un’auto d’epoca senza autorizzazione si può andare incontro a una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una multa da 87 € a 344 €.
Sempre all’articolo 60 del Codice della Strada, si definiscono anche le auto storiche, ovvero tutti quegli autoveicoli di interesse storico e collezionistico da cui risulta l’iscrizione in uno di questi registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
A differenza delle auto d’epoca, le auto storiche possono circolare liberamente sulle strade, a condizione di rispettare i requisiti previsti per questi tipi di veicoli.
La definizione di questi requisiti è elencata nell’articolo 214 del D.P.R. 495/92, ovvero il Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada, con riferimento all’articolo 60 del CdS.
Innanzitutto, la data di costruzione del veicolo deve risalire almeno a 20 anni prima della presentazione della richiesta di riconoscimento in un registro storico. Le auto d’interesse storico o collezionistico dovranno conservare le medesime caratteristiche originarie di fabbricazione, a meno che non siano previste modifiche imposte per la circolazione (le modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione) riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti.
Per circolare, inoltre, è necessaria una verifica accurata dei sistemi di frenatura, dei dispositivi di segnalazione acustica, visiva e d’illuminazione, dei sistemi di frenatura, degli pneumatici, delle sospensione, dei vetri e degli specchietti retrovisori.
I veicoli storici ultraventennali sono quelli con età d’immatricolazione compresa tra 20 e 29 anni, mentre i veicoli ultratrentennali hanno oltre 30 anni di età. Solo per questi ultimi vige l’esenzione dal pagamento del bollo auto, mentre per i primi sono previste alcune agevolazioni o esenzioni, dipendenti però dalla Regione di riferimento.
Per le auto ultratrentennali non adibite a uso professionale l’esenzione è automatica e non è necessario presentare richiesta (non serve essere iscritti a un registro storico). Per loro è dovuta solo una tassa forfettaria di circolazione (se circolano), che si deve per l’intero anno.
Il riferimento temporale è la data di costruzione del veicolo, quindi l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato. Per le auto è predisposto un apposito elenco, curato e messo a disposizione dall’Automobilclub Storico Italiano (ASI), che indica il periodo di produzione dei veicoli.
Nella seguente tabella, ripartiremo le agevolazioni relative al pagamento del bollo per le auto storiche ultraventennali, suddivise per la Regione di riferimento. Raccomandiamo sempre di consultare anche i siti istituzionali di riferimento, per restare aggiornati sulle novità in materia e su eventuali modifiche.
REGIONE |
AGEVOLAZIONE BOLLO AUTO STORICHE |
Valle d’Aosta |
Sconto 50% Agevolazione estesa ai veicoli iscritti anche presso i registri RIVS e ACI Storico, con apposita istanza scaricabile qui: (https://www.regione.vda.it/finanze/tributi/bollo_auto/veicolistorici_i.asp) |
Piemonte |
Sconto 50% per i veicoli iscritti ai registri storici; Sconto 10% per i veicoli non iscritti ai registri storici o la cui iscrizione non risulti indicata sulla carta di circolazione. |
Lombardia |
Esenzione, anche senza certificato |
Provincia Autonoma di Bolzano |
Sconto 50% solo per i veicoli iscritti nei registri storici |
Provincia Autonoma di Trento |
Esenzione veicoli a uso professionale iscritti nei registri storici; Sconto 50% per i restanti veicoli ultraventennali con certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione. |
Veneto |
Sconto 50% |
Friuli Venezia Giulia |
Sconto 50% |
Liguria |
Sconto 50% |
Emilia Romagna |
Esenzione per i veicoli iscritti nei registri storici e con certificato di rilevanza storica indicato sulla carta di circolazione; Sconto 50% per i veicoli con certificato di rilevanza storica indicato sulla carta di circolazione. |
Toscana |
Sconto 50% |
Marche |
Sconto 50% |
Umbria |
Sconto 90% per i veicoli iscritti nei registri storici e con certificato di rilevanza storica indicato sulla carta di circolazione; Sconto 50% per i veicoli con certificato di rilevanza storica indicato sulla carta di circolazione |
Lazio |
Sconto 50% |
Abruzzo |
Sconto 50% |
Molise |
Sconto 50% |
Campania |
Sconto 50% |
Basilicata |
Sconto 50% |
Puglia |
Sconto 50% |
Calabria |
Sconto 50% |
Sicilia |
Sconto 50% |
Sardegna |
Sconto 50% |
Per usufruire dell’agevolazione, la norma comune vuole che il veicolo ultraventennale di interesse storico sia iscritto all’apposito registro o disponga del Certificato di rilevanza storica, che dovrà essere indicato obbligatoriamente sulla carta di circolazione.
La normativa nazionale prevede l’esenzione dal pagamento del bollo auto per i veicoli d’epoca ultratrentennali. Ai proprietari di queste vetture spetta solo ed esclusivamente il pagamento di una tassa di circolazione forfettaria (se i veicoli circolano ancora) valida per tutta l’annualità, che può essere differente di Regione in Regione, come da tabella seguente:
REGIONE |
AGEVOLAZIONE BOLLO AUTO STORICHE |
Valle d’Aosta |
25,82 € |
Piemonte |
30 € |
Lombardia |
30 € |
Provincia Autonoma di Bolzano |
25,82 € |
Provincia Autonoma di Trento |
25,82 € |
Veneto |
28,40 € |
Friuli Venezia Giulia |
25,82 € |
Liguria |
28,40 € |
Emilia Romagna |
25,82 € |
Toscana |
29,82 € |
Marche |
27,88 € |
Umbria |
25,82 € |
Lazio |
28,40 € |
Abruzzo |
31,24 € |
Molise |
28 € |
Campania |
31,24 € |
Basilicata |
25,82 € |
Puglia |
30 € |
Calabria |
30 € |
Sicilia |
25,82 € |
Sardegna |
25,82 € |
Sul sito del Club ACI Storico (qui) è possibile consultare l’elenco delle auto storiche esenti da bollo.
Ripartite per ordine alfabetico e contrassegnate da marca, modello e anno di costruzione, è quindi possibile consultare l’elenco delle auto di età compresa tra 20 e 29 anni e quello dei veicoli di età compresa tra 30 e 39 anni.
Oltre alle agevolazioni ed esenzioni dal pagamento del bollo auto, le auto storiche sono chiamate ai classici adempimenti, come ad esempio l’obbligo di revisione ogni 2 anni e l’obbligo di assicurazione.
Per le auto storiche costruite prima del 1960, la revisione andrà effettuata solo presso le sedi competenti della Motorizzazione Civile, oppure in officine autorizzate indicate dalla Motorizzazione o dai Club storici.
Per le auto d’epoca, invece, la revisione andrà fatta obbligatoriamente ogni 5 anni presso le sedi della Motorizzazione.
Questi adempimenti sono necessari alla circolazione. Per le auto d’epoca, quindi, la presenza alle manifestazioni include la circolazione del veicolo stesso e quindi il rispetto dell’adempimento.
Per ciò che concerne l’assicurazione, invece, i proprietari delle auto d’epoca invitati alle manifestazioni possono stipulare una RC Auto temporanea che copra il tempo dell’evento, e quindi la circolazione dell’auto stessa.