Quando un pedone viene investito, il punto di partenza normativo è l’articolo 2054 del Codice Civile che stabilisce una presunzione di responsabilità a carico del conducente. La legge dice che il guidatore “è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
In pratica, chi si trova alla guida di un veicolo è considerato inizialmente responsabile dell’accaduto a meno che non riesca a fornire la prova contraria, dimostrando cioè di aver fatto tutto il possibile per evitare l’impatto. Questo principio nasce per tutelare la parte più debole della strada, ovvero il pedone, imponendo all’automobilista un dovere di massima prudenza e costante controllo della carreggiata.
Il pedone ha diritto al risarcimento ogni volta che viene accertata una negligenza, anche parziale, da parte del guidatore. Questo diritto è pieno se l’investimento avviene sulle strisce pedonali, dove l’auto ha l’obbligo di rallentare e fermarsi per dare la precedenza. Tuttavia, il risarcimento scatta anche se il pedone si trova fuori dagli spazi segnalati, qualora l’automobilista procedesse a velocità eccessiva, fosse distratto dall’uso del cellulare o guidasse in stato di alterazione. Persino un pedone disattento può essere risarcito se la condotta del conducente viene giudicata imprudente rispetto alle condizioni del traffico o della visibilità.
Nonostante la tutela rafforzata, chi cammina a piedi deve comunque rispettare precise regole di comportamento stabilite dal Codice della Strada. Il pedone ha l’obbligo di utilizzare le strisce pedonali se queste si trovano a meno di 100 metri di distanza e deve sempre attraversare in modo perpendicolare alla carreggiata, mai in diagonale. Altri comportamenti irregolari includono l’attraversamento con il semaforo rosso o il non dare la precedenza ai veicoli quando si attraversa fuori dalle strisce. In queste situazioni, si configura spesso una condotta imprudente che influisce sulla dinamica del sinistro.
Se entrambi i soggetti hanno violato le norme, la legge applica il principio del concorso di colpa, ripartendo la responsabilità in percentuali: questo significa che il risarcimento finale per il pedone verrà ridotto in base alla gravità del suo errore. Per fare un esempio pratico, se un giudice stabilisce che il pedone è responsabile al 30% per aver attraversato guardando lo smartphone, riceverà solo il 70% della somma totale che gli sarebbe spettata. Questa valutazione viene fatta caso per caso analizzando velocità, visibilità e testimonianze.
Esistono rari casi in cui l’automobilista non viene considerato colpevole e il pedone perde ogni diritto al risarcimento. Ciò accade quando il conducente riesce a dimostrare che il comportamento del pedone è stato del tutto imprevedibile e inevitabile, tale da non permettere alcuna manovra di emergenza. Un esempio tipico è quello del pedone che sbuca all’improvviso tra le auto parcheggiate o che corre in mezzo alla strada in un punto dove il conducente non avrebbe mai potuto aspettarsi la sua presenza. In queste circostanze, la colpa può essere attribuita interamente a chi attraversa e il pedone può essere condannato a pagare le spese.









