Districarsi fra i termini del mondo delle assicurazioni non è sempre facile: acronimi e vocaboli “tecnici” possono creare infatti più di un grattacapo agli automobilisti che vogliono rinnovare (o sottoscrivere per la prima volta) un contratto d’assicurazione per il proprio veicolo. Per questo motivo vi proponiamo un elenco (con spiegazioni semplici) dei dodici vocaboli più comuni che riguardano il settore assicurativo.
È il contratto d’assicurazione stipulato fra la compagnia e il contraente (che lo deve firmare). Si tratta di un documento che riporta nel dettaglio tutti i dati dell’accordo (l’anagrafica dell’intestatario, i dati del veicolo, le tutele offerte, l’importo pagato e la durata del contratto).

È il costo dell’assicurazione. Il valore è riportato all’interno della polizza e varia in base a diversi fattori come, per esempio, la classe di merito (CU) del contraente, il valore del veicolo, la provincia di residenza e il numero di garanzie accessorie aggiunte al contratto. Una volta saldato viene rilasciata la quietanza, un certificato che attesta l’avvenuto pagamento del premio.
È l’acronimo di Responsabilità Civile Autoveicolo. Si tratta della garanzia obbligatoria (senza di essa non si può circolare con il proprio veicolo) che tutela dai danni che il guidatore può causare a terzi (persone o cose), utilizzando l’auto. Significa che in caso d’incidente con colpa, l’assicurato non dovrà pagare di tasca propria il risarcimento, che verrà “coperto” invece dalla compagnia entro dei limiti d’indennizzo stabiliti per legge (massimale). Attenzione! L’RCA non risarcisce le lesioni subite dal conducente responsabile del sinistro (indennizza però i suoi passeggeri), né i danni subiti dal suo veicolo in caso di sinistro con colpa.
Detta anche CU è una scala da 1 a 18 attraverso il quale la compagnia “valuta” la condotta di guida del contraente e in base a ciò definisce il premio della polizza (un neo assicurato parte dalla classe peggiore, la diciottesima). Più il suo valore è basso più l’importo da pagare sarà ridotto. Il passaggio da un livello all’altro varia in base al meccanismo del Bonus/Malus: meno incidenti si fanno, più la classe di merito si abbassa e si riduce così il costo della polizza. Viceversa, se si causano sinistri (o vi si resta coinvolti) la CU peggiora, aumentando di conseguenza il valore del premio da pagare.

È il documento che attesta che il veicolo è assicurato, va tenuto in formato cartaceo o digitale (sullo smartphone). In passato era obbligatorio esporlo sul parabrezza, ora invece non è più necessario in quanto durante i controlli gli agenti verificano la “copertura” assicurativa dalla targa del veicolo. Riporta i dati della polizza (e la sua durata del contratto) i numeri utili da contattare in caso d’incidente. Solitamente, nel certificato è riportata anche la Carta Verde: l’attestato che estende la validità dell’RCA ad alcuni Paesi extra-Ue.
Si tratta di una tutela “extra” a pagamento (ma non obbligatoria) che si può aggiungere all’RCA e che garantisce al contraente un maggior livello di tutela assicurativa, andando a indennizzare, entro specifici limiti (franchigie, scoperti e massimali) il danno subito. Ne esistono di diversi tipi ma, in generale, le più scelte sono la garanzia Assistenza Stradale (l’assicurazione “copre” l’intervento del carro attrezzi), quella contro il Furto e l’Incendio, contro gli Eventi Naturali, contro la rottura dei Cristalli, contro gli Atti Vandalici e quella contro gli Infortuni del Conducente.
È l’importo del danno che, in caso d’incidente, resta sempre a carico dell’assicurato. Il suo valore è riportato all’interno della polizza. Se, per esempio, la franchigia sui danni causati da un evento naturale (come la grandine) è di 250 euro, significa che se il danno subito è inferiore (o uguale) a questo valore l’assicurazione non risarcirà l’assicurato (se superiore, il contraente paga l’importo della franchigia, l’assicurazione il resto). Tuttavia, quando la franchigia è relativa, una volta superato il suo importo l’assicurazione rimborsa “in toto” la cifra del danno.

Il concetto è simile a quello di franchigia. In questo caso però si tratta della percentuale del danno che, in caso di sinistro, resta sempre a carico dell’assicurato. Se su un danno di 1000 euro è applicato uno scoperto del 25% significa che, in qualunque caso, all’assicurato tocca sborsare di tasca propria 250 euro, i restanti 750 euro li rimborsa l’assicurazione.
Si tratta dell’importo massimo che viene risarcito dalla compagnia (si applica sia all’RCA sia ad alcune garanzie accessorie). Se il valore del danno supera questa soglia, spetta al contraente della polizza pagare l’eccedenza di tasca propria. I massimali dell’RCA sono definiti per legge e non possono essere inferiori a 6.450.000 euro per le lesioni causate alle persone e a 1.300.000 euro per i danni alle cose.
È la garanzia accessoria che, anche in caso d’incidente con colpa, indennizza l’assicurato per i danni subiti dalla sua auto. Ne esistono diverse versioni a tutele (e a prezzi) crescenti. Quella più completa (e cara) rimborsa pure i danni causati da urti con ostacoli (fissi o mobili), da uscite di strada e da ribaltamenti.

È il diritto della compagnia di richiedere, al proprio assicurato, il rimborso del danno causato a terzi. Questa condizione si verifica quando il guidatore che ha causato un incidente ha tenuto un comportamento negligente: ovvero quando guida senza la patente (con la licenza scaduta o sotto l’effetto di alcol o stupefacenti), senza rispettare il codice della strada oppure circolando con un veicolo non revisionato, sovraccarico o trasportando più passeggeri rispetto al limite del veicolo.
È il modulo (detto anche CAI) con il quale i guidatori coinvolti in un incidente concordano sulla dinamica del sinistro. Vi si riportano i dati delle due compagnie assicurative, l’anagrafica dei conducenti, i danni subiti e un semplice schema dell’incidente. Va inviato appena possibile alla propria compagnia. Così facendo si riducono i tempi d’indennizzo: per i danni alle cose scendono da 60 a 30 giorni, ma per quelli alle persone rimangono sempre di 90 giorni.




