Il vizio che si manifesta entro due anni dalla consegna dell’auto. Il venditore di autovetture è responsabile nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del mezzo, allorché il difetto si palesi entro il termine di due anni dalla consegna. Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi elencati all'articolo 130 del Codice del Consumo, e che risultano graduati, secondo un preciso ordine: in primo luogo potrà proporre al venditore la riparazione o la sostituzione del bene, solo in secondo luogo, e alle condizioni contemplate dal comma 7 (dell’articolo 130 Cod. Cons.), potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo, oppure la risoluzione del contratto.
La denuncia entro due mesi dalla scoperta del difetto. Ma per poter usufruire di tali diritti, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità entro un termine ben preciso, e cioè due mesi decorrenti dalla data di scoperta del vizio.
Se il difetto si manifesta entro sei mesi dalla consegna. Il Codice del Consumo prevede anche una presunzione in favore del consumatore, e cioè si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene risultino sussistenti già a tale data. Tuttavia questa presunzione è superabile anche attraverso una prova contraria: se il difetto si manifesta entro tale termine, il consumatore beneficia di un'agevolazione probatoria dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio, mentre grava sul venditore l'onere di provare la conformità dell'auto consegnata rispetto al contratto di vendita mentre, se è superato il termine di sei mesi, il consumatore che agisce in giudizio deve fornire la prova che il difetto dell'auto fosse stato presente già nel mezzo, in quanto il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere da cause indipendenti dalla non conformità del prodotto.
Prove agevolate per il consumatore. Pertanto, il consumatore deve provare l'inesatto adempimento da parte del venditore, mentre il venditore deve provare di aver consegnato un'auto conforme alle caratteristiche del tipo prodotto, oppure la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione dell'auto. Solo dove detta prova sia stata fornita, spetta all'acquirente dimostrare la sussistenza di un vizio di un difetto intrinseco dell'auto, imputabile al venditore. È evidente, che il venditore, a differenza del consumatore, può avvalersi più facilmente di mezzi organizzativi per te che consentono di effettuare la necessaria diagnosi del problema per appurare la sussistenza del difetto. La Cassazione mette in luce che risulterebbe troppo oneroso per il consumatore assolvere l'onere probatorio tramite l'allegazione del vizio specifico di cui è affetto il mezzo, poiché ciò richiederebbe l'accesso a dati tecnici del veicolo come anche a un'assistenza tecnica specializzata, che al contrario si trovano nella più agevole disponibilità del venditore.
Un’impostazione europea. Nella stessa occasione la Cassazione ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia del 4 giugno 2015, dove sono stati forniti una serie di ragguagli sull’interpretazione della direttiva 1999/44/CE in tema di vendita e garanzia dei beni di consumo: in quell'occasione i giudici di Lussemburgo avevano precisato che l'acquirente deve far valere, e fornire la prova, che l'auto venduta non è conforme al corrispondente contratto, poiché ad esempio non presenta le qualità convenute in quest'ultimo o, non è idonea all'uso che ci si attende abitualmente per detto genere di mezzo. Deve essere dimostrata la sola sussistenza del difetto, senza necessità di provarne la causa, né un'origine imputabile al venditore. A ciò si era aggiunto che il consumatore deve provare che il difetto di conformità si sia manifestato, ossia si sia palesato concretamente, entro sei mesi dalla consegna del mezzo. In tal modo viene dispensato dall'obbligo di provare che il difetto di conformità esisteva la data di consegna del bene, posto che il manifestarsi di tale difetto, nel breve periodo di sei mesi, consente di supporre, come ha precisato la Corte di Giustizia che, per quanto si sia rivelato solo dopo la consegna del bene, esso era già presente allo stato embrionale, e cioè nell'auto al momento della consegna. Viene in tal modo a gravare sul venditore l'obbligo di produrre, se del caso, la prova che il difetto di conformità non fosse presente al momento della consegna del bene, e la dimostrazione che lo stesso difetto trova origine o causa in un atto o un'omissione successiva alla consegna.
Riparazioni e sostituzioni entro un congruo termine, senza spese, senza inconvenienti. Ai sensi dell'articolo 130 del Codice del Consumo, infatti, le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta, e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato l'automobile. Inoltre, la riparazione e la sostituzione dell'auto non conforme, devono essere effettuate non solo senza spese ed entro un lasso di tempo ragionevole, ma pure senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Secondo la Cassazione, nella fattispecie esaminata, la circostanza che l'autovettura fosse stata portata in concessionaria per riparazioni in garanzia, costituiva una valida forma di denuncia dei vizi, essendo palese che il ricovero non fosse determinato da controlli di routine previsti dopo l'acquisto del mezzo. I ricoveri dell'auto per riparazioni in garanzia, testimoniano il tentativo di riparazione e sostituzione del bene, presupposto per l'applicabilità dell'articolo 130 del Codice del Consumo. E in quell’occasione era stati richiesti ben 2.700 euro per le riparazioni dell’impianto frenante di un’auto pagata 22.000 euro. Spese che la Cassazione ha posto a carico del venditore, avendo riscontrato i diritti dell’acquirente elencati dal Codice del Consumo.
Testo di Laura Biarella