Di seguito elenchiamo tutte le agevolazioni auto previste per i soggetti disabili:
Tipo di agevolazione |
Sconto/Esenzione |
Detrazione Irpef sul costo di acquisto dell’auto |
19% |
Iva agevolata sul costo di acquisto dell’auto |
4% |
Bollo auto |
Esenzione |
Imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà |
Esenzione |
Per fare riferimento alle agevolazioni fiscali per le persone disabili è sempre valida la guida dell’Agenzia delle Entrate, consultabile e scaricabile sul sito ufficiale dell’ente.
I soggetti con disabilità che possono usufruire delle agevolazioni sono persone:
Si ricorda che i benefici fiscali sono rivolti sia ai soggetti disabili, sia ai familiari che li hanno fiscalmente a carico. Tuttavia, è bene precisare che si ha diritto all’agevolazione solo se il veicolo è utilizzato in modo esclusivo o prevalente a beneficio del disabile.
Per essere fiscalmente a carico di un familiare, la condizione da soddisfare è puramente reddituale, e non deve superare un reddito annuo di 2.840,51 euro, oppure di 4.000 euro per gli under 24.
Nella seguente tabella andiamo a elencare i veicoli per i quali le persone con disabilità possono ottenere le agevolazioni fiscali previste anche per quest’anno:
Tipologia di veicoli |
Caratteristiche |
Autovetture |
Destinati al trasporto di persone, max. 9 posti (conducente compreso) |
Autoveicoli per trasporto promiscuo |
Veicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (a 4,5 t. se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o persone, max. 9 posti (conducente compreso) |
Autoveicoli specifici |
Veicoli finalizzati al trasporto di determinate cose o persone per trasporti in particolari condizioni, muniti in modo permanente di speciali attrezzature relative a questo scopo |
Autocaravan |
Veicoli con speciale carrozzeria e attrezzati in modo permanente per il trasporto e l’alloggio di max. 7 persone (conducente compreso) |
Motocarrozzette |
Veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di persone, max. 4 posti (conducente compreso) ed equipaggiati di idonea carrozzeria |
Motoveicoli per trasporti specifici |
Veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di determinate cose o persone in particolari condizioni e muniti in modo permanente di speciali attrezzature relative a questo scopo. |
Escluse dalle agevolazioni sono le cosiddette minicar, ovvero i quadricicli leggeri, i quali possono essere guidati senza patente.
Incluse nelle agevolazioni sono anche i veicoli ibridi, modelli composti da due motori (termico ed elettrico) che lavorano alternati o combinati in base alle esigenze di velocità e potenza.
I veicoli alimentati a benzina agevolabili sono quelli fino a 2.000 centimetri cubici di cilindrata, mentre quelli alimentati a diesel devono avere una cilindrata non superiore a 2.800 centimetri cubici. Infine, per i veicoli elettrici, la potenza non deve risultare superiore a 150 kW.
Abbiamo visto nella tabella delle agevolazioni auto per i disabili che figurano la detrazione Irpef al 19% e l’Iva agevolata al 4% da applicare alle spese di acquisto del veicolo.
La detrazione Irpef riguarda tutti i veicoli, usati e nuovi. La detrazione del 19% si applica su una spesa massima di 18.075,99 € e può essere utilizzata per un solo veicolo nel corso di un quadriennio. Il beneficio si può riutilizzare entro 4 anni solo ed esclusivamente nel caso in cui il veicolo per il quale si è ottenuta l’agevolazione in origine venga destinato alla demolizione (e non esportato all’estero) e cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico. Passati i 4 anni, si può utilizzare il beneficio senza doversi necessariamente disfare del veicolo agevolato per primo.
L’agevolazione si perde se entro i primi 2 anni dall’acquisto il veicolo viene trasferito: in questo caso bisognerà versare la differenza tra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella dovuta in presenza dei benefici fiscali.
L’agevolazione non si perde quando il trasferimento del veicolo originario è dovuto per mutamenti di necessità legati alla disabilità del soggetto, che è quindi portato all’acquisto di un nuovo veicolo dove fare nuovi e differenti adattamenti. Resta tuttavia ferma l’impossibilità di agevolare il nuovo veicolo, prima che siano trascorsi 4 anni.
Infine, la detrazione Irpef al 19% si applica anche alle spese di riparazione del veicolo, se effettuate entro i primi 4 anni dall’acquisto del mezzo: nell’elenco delle spese sono esclusi i costi di manutenzione ordinaria e di esercizio (carburante, assicurazione, etc.). Il tetto di spesa, anche per i costi di riparazioni, resta confermato a 18.075,99 euro.
Generalmente, l’Iva applicata al costo di acquisto del mezzo è del 22%, ma per le persone disabili abbiamo visto che è prevista l’Iva agevolata al 4%, a condizione che vengano rispettati alcuni limiti di cilindrata o potenza, così come segue:
Alimentazione |
Cilindrata/Potenza max. |
Benzina |
2.000 cm3 |
Diesel |
2.800 cm3 |
Elettrica |
150 kW |
Inoltre, l’Iva al 4% si applica anche sulle seguenti spese:
Come per la detrazione al 19%, anche l’Iva agevolata al 4% è applicabile alle spese di riparazione degli adattamenti o alle cessioni dei ricambi riguardanti gli adattamenti medesimi.
Quest’agevolazione si applica su un solo veicolo entro un quadriennio, e si può ottenere nuovamente solo se il primo veicolo è stato cancellato dal PRA. Entro il quadriennio, invece, si può fruire nuovamente dell’agevolazione solo se il veicolo è stato rubato, smarrito o trasferito per mutate necessità.
Esistono degli obblighi da parte dell’impresa che vende il veicolo al disabile che fruisce dell’Iva agevolata al 4%. La società venditrice, infatti, deve assolvere queste mansioni:
Emettere fattura con l’indicazione con riferimento all’operazione effettuata ai sensi della L. 97/86 e della L. 449/97, ovvero della L. 342/2000 o della L. 388/2000;
Inviare comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla vendita del veicolo, contenente:
L’Iva agevolata al 4% si può applicare anche per l’acquisto dei veicoli in leasing, a condizione che dal contratto emerga una clausola in cui si sia concordi nel trasferire all’utilizzatore la proprietà del veicolo tramite il riscatto, una volta terminato il periodo della locazione finanziaria. L’Iva ridotta sarà applicata sul prezzo di riscatto e sul canone della locazione finanziaria.
Alla stesura del contratto, l’acquirente che gode dell’agevolazione deve fornire alla società i documenti richiesti e ovviamente devono sussistere i requisiti per fruire dell’agevolazione.
Invece, la società di leasing dovrà inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dell’operazione.
Un’altra agevolazione importante è l’esenzione del bollo auto. Questo beneficio è valido in tutte le Regioni: infatti, la tassa automobilistica, a parte le due eccezioni di Friuli Venezia Giulia e Sardegna per cui la gestione è affidata all’Agenzia delle Entrate, è di competenza regionale, ma l’agevolazione fiscale che prevede l’esenzione permanente dal pagamento del bollo auto è valida a livello nazionale.
A ogni modo, le Regioni hanno la possibilità di estendere quest’agevolazione anche ad altri tipi di disabilità: per ulteriori informazioni e per sapere se sono previsti ulteriori benefici oltre a quelli previsti a livello nazionale, si raccomanda di consultare il sito ufficiale della Regione di residenza.
Per poterne usufruire è necessario però rispettare alcuni requisiti. Prima di tutto, l’agevolazione si applica solo ai veicoli che abbiamo citato in un paragrafo precedente. Inoltre, sussistono i limiti di cilindrata (2.000 cm3 per i veicoli alimentati a benzina e 2.800 cm3 per quelli alimentati a diesel o ibrido e per quelli di potenza non superiore a 150 kW per le auto elettriche.
L’esenzione dal pagamento del bollo auto si applica su un solo veicolo, previa presentazione della documentazione richiesta, da inviare all’ufficio regionale competente tramite raccomandata A/R: l’invio del materiale va effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine di pagamento per avere l’esenzione applicata subito. L’esenzione si rinnova automaticamente ogni anno: quindi, non va fatta una nuova richiesta ogni anno.
Quest’agevolazione non vale per le persone non vedenti e per le persone sorde, mentre invece spetta alle altre categorie di disabili elencate nella tabella descritta in precedenza. Per loro è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA applicata sui passaggi di proprietà.
Il beneficio vale sia per le auto nuove, sia per le auto usate.
La richiesta va fatta direttamente presso l’ufficio territorialmente competente del PRA.
Infine, anche quest’agevolazione spetta non solo ai disabili, ma anche ai familiari che li hanno fiscalmente a carico, alle condizioni reddituali previste.
Per ottenere le agevolazioni fiscali relative al comparto auto, è necessario presentare apposita documentazione, che può variare in base alla disabilità da cui si è affetti.
Disabilità |
Documenti da presentare |
Non vedenti e sordi |
Certificato rilasciato da una Commissione medica pubblica che attesti la condizione di disabilità; |
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (solo per godere dell’Iva ridotta al 4%) che attesti che nei 4 anni precedenti all’acquisto del nuovo veicolo non sia stato già acquistato un veicolo con agevolazione |
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Fotocopia ultima dichiarazione dei redditi o autocertificazione (deve risultare il carico fiscale, se presente) |
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Psichica o mentale |
Verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica QAsl o integrata Asl-Inps, che attesti la situazione di disabilità grave di natura psichica o mentale, come da Legge 104/92; |
Certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile |
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Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (solo per godere dell’Iva ridotta al 4%) che attesti che nei 4 anni precedenti all’acquisto del nuovo veicolo non sia stato già acquistato un veicolo con agevolazione |
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Fotocopia ultima dichiarazione dei redditi o autocertificazione (deve risultare il carico fiscale, se presente) |
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Grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati |
Verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica Asl o integrata Asl-Inps, che attesti la situazione di disabilità grave, determinata da patologie (pluriamputazioni comprese) che causano una limitazione permanente della deambulazione |
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (solo per usufruire dell’Iva ridotta al 4%) che attesti che nei 4 anni precedenti all’acquisto del nuovo veicolo non sia stato già acquistato un veicolo con agevolazione |
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Fotocopia ultima dichiarazione dei redditi o autocertificazione (deve risultare il carico fiscale, se presente) |
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Persone con ridotte o impedite capacità motorie |
Copia del certificato rilasciato dalla Commissione medica pubblica che attesti la condizione di disabilità e la patologia che causa ridotte o impedite capacità motorie |
Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti applicati al veicolo (obbligatori) |
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Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (solo per usufruire dell’Iva agevolata al 4%) che attesti che nei 4 anni precedenti all’acquisto del nuovo veicolo non sia stato già acquistato un veicolo con agevolazione |
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Copia della patente di guida speciale* (questo documento non è richiesto solo se l’adattamento riguarda esclusivamente la carrozzeria) |
*: a partire dal 29 gennaio 2022, è permesso presentare una copia semplice della patente posseduta se contiene l’indicazione degli adattamenti per il veicolo che fruisce dell’agevolazione fiscale, al posto della fotocopia della patente di guida speciale e del certificato che attesta le ridotte o impedite capacità motorie.
Se l’acquisto della nuova auto con agevolazione avviene entro i 4 anni dall’acquisto di un altro veicolo agevolato, occorrerà presentare anche il certificato di cancellazione dal PRA, un documento che viene rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico stesso.