Rimozione forzata dell'auto: normativa, cartello, costi e chi chiamare

Legge e burocrazia
Pubblicato 25 luglio 2023

Tutto quello che c’è da sapere sulla rimozione forzata dell'auto: dalla normativa (Codice della Strada) ai costi e alle sanzioni, fino alla procedura per recuperare il veicolo.

All'interno del Codice della Strada, la rimozione forzata dell’auto è considerata una sanzione amministrativa accessoria. Ciò significa che segue a una multa, la penalità principale. Questa sanzione comporta l'asportazione del veicolo attraverso mezzi specifici come il carro attrezzi e il suo stoccaggio in un luogo di deposito autorizzato dall'ente proprietario della strada, che può essere il comune, la provincia, la regione o lo Stato.

RIMOZIONE FORZATA DELL'AUTO: COME CAPIRE CHE NON SI TRATTA DI UN FURTO

Un'esperienza negativa abbastanza comune tra molti automobilisti è quella di tornare al parcheggio dove si era lasciato il veicolo e scoprire che non c'è più. Il primo pensiero va generalmente al furto. Tuttavia, se il veicolo è stato parcheggiato in un'area a divieto di sosta, ad esempio, perché quel giorno era prevista la pulizia delle strade, la rimozione del veicolo è stata molto probabilmente effettuata dagli agenti di polizia locale. In tal caso, il recupero del veicolo è molto più facile rispetto al caso del furto, ma richiede una determinata procedura da seguire. 

Se ci si trova in una situazione in cui il tuo veicolo è stato rimosso, la prima cosa da fare è contattare l'ufficio della polizia locale fornendo i dettagli del veicolo (marca e targa) e il luogo dove era parcheggiato. Se la polizia locale conferma la rimozione, bisognerà intraprendere le azioni necessarie per il recupero del veicolo. Questo comporta il pagamento di tutte le spese relative alla rimozione e alla custodia del veicolo.

RIMOZIONE FORZATA DELL'AUTO: CHI LA DISPONE E QUANDO

La rimozione forzata di un veicolo viene disposta dalle forze di polizia che verificano l'infrazione, come specificato nel verbale di contestazione. Tuttavia, in alcune circostanze, il potere di contestare le violazioni alla sosta e di ordinare la rimozione forzata può essere concesso anche a:

  • Impiegati del comune o di società private e pubbliche che gestiscono il parcheggio a pagamento o i parcheggi.
  • Impiegati del comune o dipendenti di aziende municipali o imprese responsabili della raccolta dei rifiuti urbani e della pulizia delle strade.


COSA DICE IL CODICE DELLA STRADA

La rimozione forzata dell’auto può avvenire solo in determinate situazioni e luoghi e alcuni tipi di veicoli non possono neppure essere rimossi forzatamente. 

Come abbiamo detto, è il Codice della Strada che regolamenta questo atto, e più precisamente l’articolo 159 del CdS, avente come oggetto la “Rimozione e blocco dei veicoli”. 

In base a quanto stabilito dal suddetto articolo, gli organi di polizia possono disporre della rimozione dei veicoli nelle strade e nei tratti di esse sulle quali, previa ordinanza dell’ente proprietario della strada, venga decretato che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale, e dove sia presente l’apposito segnale di divieto di sosta, integrato dal pannello aggiuntivo. 

La rimozione forzata del veicolo può essere disposta anche nelle strade urbane a senso unico di marcia, dove l’auto è parcheggiata lungo il margine sinistro della carreggiata, senza però lasciare spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a 3 metri di larghezza. 

Luoghi dove può avvenire la rimozione forzata dell’auto

Inoltre, la rimozione forzata dell’auto può avvenire nei seguenti luoghi: 

  • In corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino a essi da intralciare la marcia; 
  • Nelle gallerie; 
  • Nei sottovia; 
  • Sotto i sovrapassaggi; 
  • Sotto i fornici; 
  • Sotto i portici; 
  • Sui dossi; 
  • Nelle curve; 
  • In prossimità di dossi e curve, fuori dai centri abitati; 
  • In prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici al fine di occultarne la vista; 
  • In corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; 
  • Fuori dai centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione; 
  • Presso i centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino alla carreggiata trasversale; 
  • Su passaggi e attraversamenti personali e su passaggi per ciclisti; 
  • Su piste ciclabili e presso gli sbocchi delle medesime; 
  • Sui marciapiedi; 
  • Negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici, e ciò vale anche per i veicoli elettrici che non stanno effettuando la ricarica o restano 1 ora in più rispetto al tempo di ricarica; 
  • Davanti ai passi carrabili; 
  • In qualsiasi luogo sia impedito l’accesso a un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dello stesso in sosta; 
  • In seconda fila; 
  • Nelle aree riservate allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, se non delimitati, a una distanza dal segnale di fermata non superiore a 15 metri; 
  • Presso le aree riservate allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza; 
  • Presso le aree riservate allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico; 
  • Sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, negli orari stabiliti e indicati da apposita segnaletica; 
  • Sulle banchine; 
  • Sugli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide; 
  • In corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra marciapiedi, rampe o corridoi di transito e carreggiata usati dagli stessi veicoli; 
  • Presso le aree riservate alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o genitori con bambini di età non superiore a due anni muniti di permesso rosa; 
  • Sulle corsie o carreggiate destinate esclusivamente alla percorrenza dei mezzi pubblici; 
  • Presso le aree pedonali urbane; 
  • Nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati; 
  • Presso gli spazi dedicati a impianti o attrezzature finalizzate a servizi di emergenza o igiene pubblica indicati da apposita segnaletica; 
  • Davanti ai cassonetti dell’immondizia; 
  • In corrispondenza dei distributori di carburante e in loro prossimità fino a 5 metri prima e dopo gli accessi e le installazioni destinate all’erogazione, ma limitatamente alle ore di esercizio; 
  • Presso le aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico merci, nelle ore stabilite e indicate da segnaletica; 
  • Rimorchi staccati dal veicolo trainante in sosta nei centri abitati. 


Gli organi di polizia possono disporre della rimozione forzata delle auto in sosta anche per altri fondati motivi o nel caso in cui ritengano che il veicolo stesso sia stato abbandonato. 

Rimozione forzata dell'auto: quali veicoli non possono subirla

Non può essere eseguita la rimozione forzata nei confronti dei seguenti tipi di veicolo: 

  • Destinati a servizi di polizia (anche privati);
  • Ambulanze; 
  • Vigili del fuoco; 
  • Mezzi di soccorso; 
  • Medici in servizio di emergenza (devono esporre il contrassegno); 
  • Invalidi (obbligo di esporre il contrassegno). 


RIMOZIONE FORZATA AUTO: COME AVVIENE

La rimozione forzata dell’auto deve essere eseguita da un mezzo che presenti caratteristiche ben specifiche, le cui norme sono precisate nel Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Questi mezzi, rispondenti genericamente al nome di carri attrezzi, possono appartenere all’ente proprietario della strada, ma anche ad aziende private o pubbliche a cui è stato concesso il servizio dall’ente proprietario della strada. 

Una volta avvenuta la violazione e riconosciuta dalle forze dell’ordine preposte, viene quindi chiamato il carro attrezzi, che rimuove l’auto in sosta irregolare e la porta in un deposito. Nel caso in cui il proprietario dell’auto giunga sul luogo mentre sono in corso queste operazioni, può evitare il trasporto al deposito di stoccaggio, ma dovrà pagare immediatamente la sanzione per la restituzione del veicolo. In questo caso, l’automobilista dovrà farsi lasciare apposita ricevuta da chi si occupa del servizio di rimozione. 

L’auto rimossa dal carro attrezzi viene quindi condotta in un apposito deposito, al sicuro e alla presenza di una figura responsabile, il custode. Generalmente, il deposito dove finisce l’auto è quello più vicino al posto dove è avvenuta la violazione. 

Come accennato in precedenza, i carri attrezzi o i mezzi che si occupano di rimozione forzata, devono avere caratteristiche ben precise per svolgere le loro operazioni, ovvero: 

  • Possono essere muniti di gru, anche di tipo telescopico o a scomparsa tra le pedane, oppure di verricello o altro dispositivo per il soccorso stradale; 
  • Sono dotati di attrezzature necessarie per le loro mansioni. 
  • Se presente, la gru può permettere il posizionamento di un veicolo sul piano di carico e il traino dello stesso con un asse sollevato, tenuto in posizione tramite triangoli distanziatori, bracci retrattili a forca o carrelli monoassi. 
  • Può essere installato un gancio di traino di tipo approvato, quindi omologato, sia per il recupero di rimorchi, sia per il traino di autoveicolo, sia per il traino di rimorchi attrezzati per il trasporto di veicoli soccorso o rimossi. Si tratta dei cosiddetti rimorchi a uso speciale. 
  • Le caratteristiche rispondono a quelle relative ai veicoli della stessa massa complessiva della categoria N (art. 47 Codice della Strada), salvo che per i seguenti elementi
    • Sbalzo anteriore non deve oltrepassare il 65% del passo a patto che non modifichi la visibilità originaria dell’autotelaio; 
    • Sbalzo posteriore non deve eccedere l’85% del passo. 
    • Il veicolo deve iscriversi nella fascia d’ingombro (rif. Art. 217 CdS). 
    • Sbalzi segnalati nel senso longitudinale e trasversale del veicolo epr la parte che eccede in pianta la sagoma dell’autotelaio, per mezzo di sistemi retroriflettenti a strisce larghe 10 cm e inclinate di 45 gradi, alternate, di colore bianco e rosso. Per quanto riguarda la parte estrema dello sbalzo, in senso longitudinale, che sia costituita da carrucole o altri simili attrezzi mobili, le segnalazioni riflettenti possono essere eseguite per mezzo di pannelli di dimensioni minime 50x50 cm. 
    • Nel caso in cui lo sbalzo anteriore dovesse eccedere i 2,5 m, la circolazione su strada è subordinata alla scorta del personale dell’impresa, che dovrà aiutare il conducente nell’attraversamento di incroci o nell’immissione in carreggiata. 
    • La parte a sbalzo composta da allestimenti a sezione trasversale ridotta di oltre il 50% rispetto alla sagoma trasversale del veicolo deve presentare la superficie inferiore ad altezza non inferiore a 1,80 metri da terra ed essere appositamente segnalata.  
    • Il dispositivo antincastro non è obbligatorio se la sua funzione viene svolta da una trave portastabilizzatori o altro dispositivo analogo, a condizione che presenti la faccia posteriore a superficie piana e risponda al dimensionamento come da normativa, senza che sporga alcun organo dell’attrezzatura dell’allestimento. 
    • Il traino del veicolo è ammesso con rapporto di traino pari o inferiore a 0,5 a patto che: 
      • Il traino avvenga nelle modalità sopra indicate o con barra rigida, con segnalazione per mezzo di strisce retroriflettenti a colore bianco e rosso; 
      • Siano rispettate le masse massime per asse e il rapporto minimo fra masse sull’asse o sugli assi di guida o sugli assi posteriori. 


Infine, sempre come da regolamento, il carro attrezzi deve essere un mezzo adibito a trasporto speciale e non eccezionale: ciò gli permetterà di agire in qualsiasi momento, senza necessità di attendere preventiva autorizzazione. 

COME RECUPERARE L’AUTO SOTTOPOSTA A RIMOZIONE FORZATA

Se ci si trova in una situazione in cui la propria auto è stata rimossa forzatamente, ci si potrebbe sentire confusi e frustrati. Cosa si deve fare? Dove si deve andare? 

La rimozione forzata del veicolo potrebbe non essere sempre dovuta a un parcheggio improprio. Come abbiamo detto, in caso di sparizione del veicolo, il primo passo è quello di contattare l'ufficio locale della Polizia Municipale della zona da cui è stata rimossa l'auto e fornire loro le informazioni dettagliate come il luogo, l'orario e i dettagli dell'auto, inclusa la targa, per aiutarli a individuare l’auto.

Una volta fornite tutte le informazioni, le autorità riusciranno a determinare se l’auto è stata rimossa forzatamente e trasferita in un deposito comunale o se è stata rubata. In caso di furto, bisognerà procedere con la denuncia. Se l’auto è stata rimossa, saranno fornite ulteriori istruzioni su come recuperarla.

Il recupero dell'auto rimossa implica una visita personale al deposito comunale dove l'auto è stata portata. Qui bisogna fornire un documento d'identità valido e il libretto di circolazione oltre al certificato di assicurazione, a meno che, ovviamente, non fossero già all’interno del veicolo. Questi documenti provano la proprietà del veicolo. Se il veicolo viene ritirato da una persona diversa dal proprietario, è necessaria una delega firmata.

Pertanto, la restituzione del veicolo richiede la presentazione da parte del proprietario o di una persona delegata al responsabile del luogo di deposito. Sarà necessario dimostrare il diritto alla restituzione e pagare le spese di intervento, rimozione e custodia secondo le tabelle annualmente aggiornate dalla proprietà stradale locale (comune, provincia, regione o Stato).

Una volta restituito, viene redatto un verbale di restituzione sottoscritto sia dal custode che dal proprietario o dalla persona delegata. Il proprietario o la persona delegata deve dichiarare, previo controllo, che l'auto non ha subito danni evidenti o nascosti a causa della rimozione. Una copia del verbale e la ricevuta di pagamento delle spese vengono consegnate all'interessato.

MANCATO RITIRO AUTO: COSA SUCCEDE? QUANTO TEMPO SERVE PER RECUPERARE L’AUTO

Se il proprietario o un delegato non ritira il veicolo entro 180 giorni dalla notifica del verbale, il veicolo può essere venduto all'asta o demolito. Il ricavato della vendita servirà a coprire le spese non saldate di rimozione e custodia. Qualora il ricavato dovesse superare tali costi, l'importo residuo sarà restituito al legittimo proprietario.

Si ricorda infine che il ricorso contro la rimozione forzata del veicolo è consentito e può essere presentato al Prefetto.

BLOCCO DEL VEICOLO COME ALTERNATIVA ALLA RIMOZIONE

In alcune circostanze, il veicolo può essere bloccato sul posto piuttosto che rimosso. Questo può avvenire mediante l'uso di ganasce applicate alle ruote, senza onere di custodia. L'uso delle ganasce, tuttavia, è precluso nel caso in cui il veicolo posizionato irregolarmente generi intralcio o pericolo per la circolazione.

CASI PARTICOLARI

Esistono particolari condizioni in cui l'intervento di rimozione del veicolo diventa necessario e urgente.

  • Veicoli abbandonati: se un veicolo in sosta è presumibilmente abbandonato a causa del suo stato o per altri motivi validi, le forze di polizia hanno il potere di procedere con la rimozione. L'ente proprietario della strada può anch'esso intervenire, previa consultazione con le autorità di polizia.
  • Aree portuali e marittime: In queste aree, è permesso il sequestro cautelativo dei veicoli in sosta vietata che impediscono il normale flusso del traffico stradale e ferroviario o che ostacolano le operazioni delle strutture portuali.
  • Incidenti stradali: dopo un incidente stradale che ha causato danni solo a beni materiali, gli agenti di polizia possono ordinare la rimozione immediata dei veicoli coinvolti, a meno che non sia necessario effettuare ulteriori rilievi per determinare le circostanze dell'incidente.

COSTI E SANZIONI IN CASO DI RIMOZIONE FORZATA

I costi da affrontare dopo una rimozione forzata del veicolo possono essere considerevoli. Nel dettaglio, i proprietari dei veicoli devono considerare:

  • Il costo della multa per la violazione commessa: questo varia in base alla gravità dell'infrazione e, di solito, per un divieto di sosta parte da 39 duro, con la possibilità di un aumento in base alla gravità dell'infrazione.
  • Il costo della rimozione: comprensivo delle spese per la chiamata del carro attrezzi e per l'operazione di carico e scarico del veicolo. In linea generale, i costi di rimozione oscillano tra i 150 e i 200 euro, esclusa l'IVA.
  • Il costo della custodia del mezzo: dipendente dal numero di giorni in cui l'auto è rimasta nel deposito.


Da notare che il pagamento della sanzione entro 5 giorni dalla notifica offre un risparmio del 30%.

RIMOZIONE FORZATA AUTO: COM’È FATTO IL CARTELLO

Com’è fatto il cartello della rimozione forzata dell’auto? La segnaletica indica il simbolo del divieto di sosta, ovvero il cerchio rosso con all’interno un cerchio blu più piccolo e barrato e sotto generalmente compare anche la scritta “divieto di sosta”, aggiunta a “rimozione forzata” e il simbolo iconografico di un carro attrezzi che traina un’auto. 

ZONA RIMOZIONE COATTA: CHE SIGNIFICA

Zona rimozione coatta è un altro modo di dire zona rimozione forzata: come spiegato, si tratta di una zona in cui la sosta dell’auto è vietata e prevede la rimozione forzata, che viene segnalata da appositi cartelli. Il cartello integra al divieto di sosta anche l’icona di un carro attrezzi che porta via l’auto. 

Rimozione coatta è dunque un sinonimo di rimozione forzata e spesso si accompagna ad altra segnaletica che indica la presenza di un passo carrabile o di una imposizione a lasciare libero il passaggio. In altri casi, sono espressamente indicati giorni e orari in cui è prevista la rimozione coatta del veicolo. 



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Ritratto di AZ
26 luglio 2023 - 11:15
A bordo strada dovrebbe esserci sempre il divieto di fermata per garantire più spazio alle auto che circolano (non certo per creare assurde piste ciclabili), tuttavia, al tempo stesso, occorre creare un congruo numero di parcheggi.

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