Secondo quanto stabilito dal Codice della Strada all’articolo 142, comma 6-bis, le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere non solo preventivamente segnalate, ma anche ben visibili. La Corte di Cassazione ha chiarito più volte che si tratta di due requisiti distinti e indipendenti: non basta dunque che ci sia il cartello di avviso se poi la postazione di controllo risulta nascosta alla vista degli automobilisti.
La mancanza di uno solo di questi elementi rende l’accertamento illegittimo, trasformando quello che dovrebbe essere uno strumento di prevenzione in una vera e propria “trappola” per chi guida. L’obbligo di rendere visibili gli autovelox discende dal principio di correttezza e imparzialità dell'azione della Pubblica amministrazione. I controlli stradali devono servire come deterrente per prevenire gli incidenti e non possono essere gestiti per fare cassa ai danni dei cittadini.
Ciò vale sia per gli autovelox fissi sia per quelli mobili, i cosiddetti telelaser. Le forze dell’ordine hanno infatti l’obbligo di operare con trasparenza e non possono ricorrere a espedienti studiati ad arte per sorprendere i conducenti. Ciò significa che gli agenti non possono nascondersi dietro ostacoli naturali come siepi o alberi, né dietro barriere artificiali come i guard-rail, se ciò ne impedisce il loro avvistamento a distanza.
Anche l’utilizzo di auto-civetta o veicoli privati per il controllo della velocità è considerato irregolare, poiché la pattuglia deve essere chiaramente identificabile tramite l’uso di mezzi di servizio ben visibili e personale in uniforme. Se i poliziotti rimangono seduti all’interno di un’auto nascosta in un avvallamento o dietro una curva, viene meno il requisito di visibilità della postazione mobile.
Se un automobilista riceve una multa elevata da un dispositivo non visibile, ha il diritto di impugnare il verbale davanti al Giudice di Pace o al Prefetto. In sede di contestazione, spetta solitamente al cittadino fornire le prove del mancato rispetto delle norme, per esempio attraverso rilievi fotografici che dimostrino la presenza di ostacoli alla normale visibilità.
Parallelamente, l’amministrazione ha l’obbligo di dimostrare che la postazione era adeguatamente segnalata e non nascosta se il ricorrente solleva una contestazione specifica. Molte sentenze hanno già dato ragione ai conducenti in casi di autovelox posizionati dietro vegetazione folta o in zone in cui la segnaletica risultava insufficiente o mal posizionata.




