Negli ultimi anni le dashcam - piccole videocamere installate sul parabrezza o sul lunotto - sono diventate molto popolari anche in Italia. L’idea è semplice: registrare tutto ciò che accade durante la guida, così da avere una “testimonianza neutrale” in caso di incidente. Ma nonostante la loro utilità pratica, molti automobilisti si chiedono se i filmati realizzati abbiano un reale valore legale. In altre parole: il video può essere usato per dimostrare chi ha ragione e chi ha torto in caso di un sinistro?
I filmati acquisiti tramite la dashcam possono essere presentati e accettati come elementi probatori in un contenzioso legale, sebbene la loro ammissibilità sia subordinata a precise condizioni. Il fondamento normativo risiede nell’articolo 2712 del Codice Civile, il quale stabilisce che le riproduzioni di tipo fotografico e cinematografico sono da considerarsi prove valide. Tuttavia questa validità non è assoluta ma può decadere nel momento in cui la parte avversa ne mette in discussione e ne contesta formalmente l’autenticità. Siamo dunque in presenza di una cosiddetta “prova atipica”, il cui valore effettivo si consolida solo in assenza di una contestazione esplicita.
Per massimizzare le possibilità che il filmato della dashcam venga pienamente accolto dal giudice, è cruciale garantire che la registrazione sia di elevata chiarezza e che non sia stata in alcun modo alterata. A questo scopo, è vivamente consigliato mantenere e presentare l’intera ripresa, senza operare tagli o modifiche. Conservare l’integrità del video per tutta la sua durata serve a dimostrare l’assenza di interventi successivi che potrebbero comprometterne l’attendibilità e, di conseguenza, a prevenire obiezioni e contestazioni da parte della controparte.









