Un'ondata di verbali per eccesso di velocità sta recapitando brutte sorprese nelle cassette della posta degli italiani al rientro dalle ferie. Tuttavia, pagare subito con lo sconto del 30% potrebbe rivelarsi un errore affrettato. Con le nuove disposizioni ufficiali sugli autovelox e le recenti sentenze della Cassazione, una quota consistente di sanzioni presenta difetti formali che le rendono facili da annullare.
La prima verifica va fatta alla voce relativa al dispositivo di misurazione. Se nel testo compare soltanto la dicitura "approvato con decreto ministeriale" ma non figura il riferimento all'omologazione formale, il verbale è fragile. La Suprema Corte ha chiarito a più riprese che i due termini non sono affatto equivalenti. Senza l'omologazione specifica della postazione, l'accertamento non ha valore di prova legale.
Il nuovo quadro normativo ha stabilito criteri rigidi: gli unici dispositivi fissi e mobili autorizzati a registrare le sanzioni sono quelli espressamente inclusi nell'Allegato B del Decreto Ministeriale (circa 25 modelli approvati e tarati). Oltre 850 apparecchi sparsi sui Comuni italiani non sono risultati conformi e sono stati spenti o disattivati. Se la multa è stata rilevata da uno di questi strumenti privi dei requisiti aggiornati, l'accertamento è nullo.
Prima di saldare la cifra richiesta, è fondamentale verificare tre elementi chiave:
Chi salda la sanzione entro i 5 giorni per risparmiare il 30% rinuncia automaticamente a qualsiasi diritto di impugnazione. Se il verbale presenta uno dei vizi sopra elencati, la contestazione va presentata entro 30 giorni al Giudice di Pace o entro 60 giorni al Prefetto, bloccando la sanzione prima di versare anche un solo euro.



