Trovare un posto auto libero nelle ore di punta è spesso un’impresa. Per questo motivo, a molti automobilisti sarà capitato di avvistare uno stallo libero e inviare un passeggero a piedi a "presidiarlo" in attesa di completare il giro dell'isolato o una manovra di inversione. Un'altra scena classica, soprattutto nei centri urbani, è trovare sedie, cassette di legno o coni posizionati sulla carreggiata per riservare lo spazio all'amico o al familiare in arrivo.
Se dal punto di vista della convivenza civile si tratta di comportamenti che generano spesso accese discussioni, cosa stabilisce la legge in proposito? Esiste un diritto di "prenotazione" del parcheggio pubblico?
Dal punto di vista del Codice della Strada, lo stallo di sosta pubblico è destinato alla sosta dei veicoli e non allo stazionamento delle persone a piedi.
Chi scende dall'auto per "tenere il posto" occupando la carreggiata non compie un reato penale (è errato parlare di "invasione di terreni", ex art. 633 c.p., fattispecie che riguarda l'occupazione stabile e abusiva di immobili o terreni), ma viola l'articolo 190 del Codice della Strada. Tale norma vieta espressamente ai pedoni di sostare o indugiare sulla carreggiata creando intralcio alla circolazione. Per questa infrazione è prevista una sanzione amministrativa che va da 26 a 102 euro.
La materia è stata affrontata anche dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 19075/2015), la cui interpretazione viene spesso fraintesa.
La Suprema Corte ha chiarito che il passeggero che custodisce lo stallo agisce su incarico del conducente in arrivo (configurando una sorta di delegato o mandatario). Tuttavia, questo non significa che il pedone abbia un diritto assoluto di riserva del suolo pubblico opponibile agli altri automobilisti già presenti con il proprio veicolo.
Il principio fondamentale stabilito dai giudici riguarda l'impossibilità di farsi giustizia da soli:
Dunque se il presidio dura pochi secondi per consentire la manovra in sicurezza dell'auto del proprio conducente, la prassi è comunemente tollerata. Se si prolunga nel tempo, resta un illecito sanzionabile dalla Polizia Locale.
La situazione cambia nettamente se per occupare il parcheggio vengono utilizzati oggetti o strutture fisse:
Oltre alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, le vertenze da parcheggio possono sconfinare nel codice penale quando degenerano i toni:











