Molti pensano che un’area privata, come per esempio il parcheggio di un centro commerciale, sia una sorta di “zona franca” in cui le forze dell’ordine non possono fare multe agli automobilisti. Ma è davvero così? No: la Cassazione ha stabilito che le norme del Codice della Strada si applicano non solo alle strade pubbliche, ma anche alle aree private aperte al transito, indipendentemente quindi dalla natura pubblica o privata della proprietà. Nella sentenza 3251/2024, gli Ermellini hanno sottolineato come “la definizione di ‘strada’, che comporta l’applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico”.
Di conseguenza, se l’area è aperta al pubblico, le forze dell’ordine possono intervenire per multare chi commette un’infrazione. Anche in un parcheggio privato, ma aperto al pubblico le regole rimangono quindi le stesse. È vietato per esempio parcheggiare negli stalli riservati ai disabili se non se ne ha diritto o non rispettare il diritto di precedenza o lasciare l’auto al di fuori degli spazi segnati. Chi trasgredisce rischia le stesse multe che rischierebbe commettendo gli stessi illeciti su una via pubblica.
Diversa è la situazione se l’area non è aperta al pubblico ma chiusa al transito di terzi, come per esempio un parcheggio condominiale: qui le forze dell’ordine non possono fare multe. Resta però anche in questo caso l’obbligo della copertura assicurativa per tutti i veicoli e, di conseguenza, rimangono valide le regole per il risarcimento. Nel caso di infrazioni commesse all’interno di aree condominiali private, il condomino potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni causati. Lo conferma la sentenza 374 del 27 febbraio 2018 del Tribunale di Modena che afferma: “La natura privata della strada o dell’area ove si verifica un sinistro non può, di per sé, essere invocata per escludere la responsabilità del soggetto che ha causato il danno”.



