Spesso, quando ci si confronta - soprattutto su internet - su una multa considerata illegittima, la soluzione definitiva proposta da qualcuno è quella di non firmare il verbale consegnato dalle forze dell’ordine. Molti sono infatti convinti che apporre la propria firma su un verbale sia una sorta di confessione, un’ammissione di colpa che preclude ogni possibilità di ricorso. Ma è davvero così? È un classico, un’idea diffusa che, tuttavia, è completamente sbagliata.
La legge italiana infatti è chiarissima in proposito e sfata questo mito. L’articolo 200 del Codice della Strada regola la contestazione immediata delle violazioni e prevede che, quando è possibile, l’infrazione venga contestata subito al trasgressore. Se questo non è possibile, il verbale va notificato al domicilio dell’interessato entro 90 giorni. Quando un agente di polizia, un carabiniere o un vigile urbano contesta un’infrazione, redige un verbale. Questo documento ha già piena validità dal momento in cui l’agente lo compila e lo firma. La firma del presunto trasgressore pertanto non serve per accettare l’eventuale sanzione, ma a certificare che si è ricevuta la copia del documento. Con la firma non si dichiara che si è d’accordo con quanto contestato nel verbale e, in ogni caso, non viene impedito di presentare ricorso in un secondo momento, nel caso si ritenga la multa ingiusta.
Il rifiuto di firmare il verbale nulla cambia ai fini della validità della multa: la contestazione rimane perfettamente valida e verrà notificata in un secondo momento direttamente a casa, attraverso la classica raccomandata. Però, in questo caso, oltre al danno della multa si aggiunge un’ulteriore beffa, perché l’automobilista dovrà pagare anche le spese di notifica, che si aggiungeranno all’importo della sanzione. Infatti, all’articolo 201 comma 4, il CdS stabilisce che “le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria”.









