Prego, favorisca patente e libretto

Multe
07 aprile 2010

Quali documenti possono chiedervi gli agenti delle Forze dell’ordine? E che cosa rischia chi non li ha?

Per evitare sorprese inaspettate

Davanti a una paletta che ci intima di fermarci avere un po' di timore è comprensibile ma tutti i documenti in regola non c'è nulla da temere.

Una paletta che si alza, un agente in divisa che con la mano ci invita ad accostare l’auto. Difficile non provare un attimo di soggezione, nel timore di non essere perfettamente in regola. Ed è comprensibile chiedersi che cosa preveda la legge, cioè quali verifiche effettuerà l’agente di Polizia (o dei Carabinieri).

SENZA IL PERMESSO DI UN GIUDICE
Il Codice della strada stabilisce i documenti per circolare e gli obblighi verso gli agenti (articoli 180 e 192). E la Cassazione ha confermato che le Forze dell’ordine possono ispezionare l’auto senza l’autorizzazione di un Giudice: l’abitacolo non è equiparabile a un’abitazione privata.

Tutte le “carte” di bordo

Con libretto, patente e contrassegno per l'assicurazione in regola possiamo stare tranquilli.

Ecco i documenti che le Forze dell’ordine vi possono chiedere, e che dovete sempre tenere con voi in automobile:

➜ “libretto” (carta di circolazione)
➜ patente (per le auto serve la “B”) o foglio rosa
➜ certificato e contrassegno di assicurazione Rca

SI ARRIVA A 398 EURO
Se non esibite quanto richiesto, scatta una multa di 41 euro. Potete ancora guidare la macchina: si presume che l’assenza dei documenti sia dovuta a una “semplice” dimenticanza (li avete sbadatamente lasciati a casa). Ma, entro un termine fissato dall’agente (di solito un paio di settimane), dovrete presentare a Polizia oppure Carabinieri il documento mancante; se non lo fate, la sanzione è di 419 euro.

Può scattare anche un’ispezione

Se ci rifiutiamo di far ispezionare la nostra auto, dovremo pagare 80 euro di sanzione.

➜ All’invito degli agenti delle Forze dell’ordine (con paletta d’ordinanza), siete obbligati a fermarvi: li riconoscete grazie all’uniforme o al distintivo.
➜ Gli agenti possono ispezionare la vostra automobile (abitacolo, cofano motore e bagagliaio), e se, dopo avere esaminato anche le gomme, reputeranno che non è sicura, vi ordineranno di fermarvi. Circolerete solo dopo avere posto rimedio ai difetti.

OCCHIO AL RIFIUTO
Se fermarvi o di fare ispezionare la macchina, la sanzione è di 80 euro più il taglio di tre punti-patente. E può configurarsi il reato di resistenza a pubblico ufficiale: si rischia un processo penale. Inoltre, gli agenti potrebbero controllare il veicolo in modo coattivo, cioè anche contro la vostra volontà.

AI POSTI DI BLOCCO NON SI SCHERZA
Per effettuare controlli sulle strade, le Forze dell’ordine possono organizzare dei posti di blocco (purché le auto abbiano la possibilità di rallentare in modo graduale): se non vi fermate, riceverete una multa di 1.324 euro e subirete il taglio di dieci punti-patente. In più, rischierete un processo penale.



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Ritratto di marmus
12 luglio 2010 - 22:35
Che sanzioni esistono ( se esistono ) per l'automobilista che si rifiuta di fermarsi davanti ad una paletta.....regolamentare esibita da un presunto agente in borghese?
Ritratto di alcazan
8 agosto 2010 - 18:23
cioè se ti fermano in borghese l'agente deve anche capire la situazione e la zona, che ne sai tu se sono palette false o vere? meglio fermarsi ma richiedi l'esibizione del tesserino e se proprio ti insospettisce che non siano agenti prendi il numero di targa della macchina e richiedi l'ausilio di una pattuglia della polizia o carabinieri. Purtroppo di falsi agenti ne ho visti..... ps occhio che palette e placche in metallo sono facilmente reperibili al mercato nero quindi non fidarti se non ti mostrano il tesserino.
Ritratto di Pisi CC
19 settembre 2010 - 16:24
1
Conducente del veicolo non si arrestava e proseguiva la marcia nonostante la segnalazione di arresto data dall'agente sanzione ridotta € 150.00 punti 6 piccolo consiglio se non avete la certezza dell' identità o avete timore fate il 112 o 113 e chiedete l'assistenza di una pattuglia prima di fermarvi indicando la vostra posizione e possibilmente fermatevi in una stazione di servizio (a volte ci sono le telecamere)
Ritratto di robcasa72
7 agosto 2010 - 09:49
marmus, le stesse a cui vai incontro se trovi una pattuglia in divisa con auto di servizio... solo che se ti ferma una pattuglia in borghese, oltre alla paletta, è opportuno ti esibisca anche tessera di riconoscimento e placca metallica. Se la pattuglia è "vera", te la porrà nel 99% dei casi senza che tu ne richieda l'esibizione.
Ritratto di matt72
16 settembre 2010 - 05:58
Molto spesso nella mia zona,il veneto , sopratutto in estate lungo le strade che portano al mare o alle discoteche estive ci sono posti di blocco ,solitamente il sabato sera e molto spesso perquisiscono l'auto e i passeggeri ma non rilasciano mai alcun verbale.
Ritratto di alcazan
20 settembre 2010 - 17:24
non sono posti di blocco ma posti di controllo, cambiano le modalità, comunque perquisiscono in che senso? Se ti chiedono di aprire l'auto e ti chiedono di fargli vedere quello che hai nelle tasche si chiama ispezione e non c'è obbligo di rilasciare nessun verbale, poi per motivi di accertamento dei dispositivi di sicurezza possono anche guardare tutta la macchina.
Ritratto di matt72
20 settembre 2010 - 19:47
ma per me come per tutti quelli che vengono fermati le chiamiamo perquisizioni in quanto gli agenti dopo avere tolto tutto dalle tasche comunque ti palpano e lo dicono loro stessi"dobbiamo perquisirla svuoti tutto dalle tasche e ci faccia controllare l'auto"dopo se sei pulito ti lasciano andare .
Ritratto di syrio
28 settembre 2010 - 23:01
Volevo chiedere questo: durante un normale controllo, la polizia può chiedervi di smontare (cacciavite alla mano) una parte del veicolo?! È successo a mio fratello a cui è stato chiesto di smontare le fascette laterali dello scooter, con conseguente rottura e riparazioni a carico suo. In questi casi siamo obbligati a "eseguire gli ordini" rischiando di provocare danni al mezzo che resterebbero a carico nostro o possiamo rifiutare consentendo comunque a loro di eseguire il lavoro assumendosi tutte le conseguenze del caso?! Altra cosa: se le giustificazioni della perquisizione non sono valide ne fondate, possiamo chiedere un risarcimento danni per il tempo perso?
Ritratto di fashionsalsero83
2 ottobre 2010 - 02:15
Salve volevo esporvi un piccolo quesito.... Dopo aver effettuato un (ahimnè) sorpasso azzardato,la macchina appena superata accende il bitonale e mi lampeggia ripetutamente fino al farmi fermare. Alchè con tono intimidatorio il conducente mi invita a scendere con le mani in vista e urlandomi vari insulti. Dopo avermi chiesto la patente insieme ad un secondo tizio (e non il libretto di circolazione) incominciano a dire che me la sarei giocata per un bel po.....!Io ancora inebetito da tutto e angosciato dalla cavolata effettuata non sono riuscito a controbattere per cio' che stava succedendo.Dopo sveriati minuti in macchina mi è stata restituita la patente senza nessun verbale ma con un avvertimento,cioè dicendomi che questa era stata segnalata!?!?!?!? Diciamo che forse per lo spavento o per altro non mi sono sentito molto bene e accusavo capogiri e vista annebbiata,eppure questi due "agenti in borghese" sono ripartiti come niente fosse! Il miei dilemmi a sangue freddo sono i seguenti : Perchè non mi è stato chiesto il libretto di circolazione? Perchè non si sono identificati(io non so chi mi ha fermato,era un'auto con delle sirene e senza lampeggianti)?Posso essere segnalato da qualche parte per un'infrazione che poi non è stata notificata?ma la domanda piu' importante.......devo chiedere al 113 se c'erano agenti in borghese che potevano fare controlli del genere? Grazie mille
Ritratto di superalbao
21 gennaio 2011 - 16:51
L’ispezione di polizia stradale è prevista dall’art. 192, comma 3, del d. Lgs. 285/92 ed è finalizzata a verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo. Ovviamente, l’ispezione interna del veicolo (cioè quella inerente l’abitacolo o la bauliera) dovrà essere sempre giustificata dall’esigenza di verificare l’efficienza di tali dispositivi (ad esempio, la presenza e la funzionalità delle cinture di sicurezza,…) o la presenza dei medesimi (ad esempio, il c.d. “triangolo”,…) ed in caso di rifiuto, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 6 del medesimo articolo: in ragione di quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 689 del 1981 è da escludersi l’applicazione della pena prevista dall’art. 650 c.p. Peraltro, in tal caso e nei limiti previsti dal c.p.p., è comunque possibile procedere coattivamente all’ispezione del veicolo ed ogni altra operazione tecnica, ai sensi dell’art. 13 della legge da ultimo citata. A tal fine, è opportuno soffermarci adesso in che cosa consistono tali limiti, anche tenuto conto della circostanza del fatto che da tale ispezione potrebbero derivare conseguenze che nell’un caso sono da annoverare tra i c.d. “fatti storici” (si pensi all’occasionale rinvenimento di strumenti da scasso), mentre, nell’altro caso, sono da considerare vere e proprie ispezioni di p.g. (si pensi al soggetto controllato SDI, che risulti pregiudicato per delitti contro il patrimonio e del quale si sospetti possa occultare strumenti da scasso). Il potere di ispezione reale (nella forma dei rilievi), deriva questa volta dall’art. 354, comma 2 c.p.p. ed in tal caso l’indagato (in quanto, in questo caso, ci troviamo dinanzi ad un’attività ispettiva, tipicamente processuale) è prontamente informato che sono in corso indagini nei suoi confronti, per le quali è prevista l’assistenza del difensore di fiducia, senza che questi debba essere preventivamente avvisato dall’organo di polizia (art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. Att.): delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto è vietata ogni documentazione (art. 350, comma 6, c.p.p.), salvo che le medesime possano essere considerate dichiarazioni spontanee (art. 350, comma 7, c.p.p.). Degli esiti del rilievo è redatto contestuale verbale integrale, nel quale sono menzionati gli avvisi di cui sopra, le persone intervenute, le operazioni effettuate, i risultati ottenuti, ecc..anche tali simili rilievi si qualificano come atti d’indagine irripetibili e che in considerazione di tale caratteristica, e del fatto che trattasi di accertamenti il cui esito fruttuoso dipende in buona misura dall’effetto sorpresa, si comprende la scelta legislativa di predisporre meccanismi che tutelano, oltre al diritto di difesa, anche l’efficacia delle indagini. L’assistenza difensiva è dunque facoltativa e non preceduta da preavviso, proprio perché le operazioni, se inattese, hanno più probabilità di sortire esito positivo. Il verbale di ispezione non deve essere convalidato dal pubblico ministero ma, esigenze di garanzia, impongono alla p.g. di depositare il verbale medesimo nella segreteria del P.M. non oltre il terzo giorno dal compimento dell’atto – salvo che si proceda per un reato punibile a querela della persona offesa, in conseguenza della quale la trasmissione del relativo verbale avviene a richiesta del P.M. (D’Ambrosio-Vigna) – con facoltà per il difensore di esaminarlo e di estrarne copia. Quando non è stato dato avviso del compimento dell'atto, al difensore è immediatamente notificato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione (art. 366 c.p.p.).

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