Il pagamento della sosta nelle aree delimitate dalle strisce blu non costituisce un tributo, bensì il corrispettivo di un servizio pubblico locale. Una distinzione apparentemente tecnica che però rappresenta il perno giuridico su cui si fonda una recente sentenza del Tribunale di Isernia, destinata a segnare un precedente significativo nella gestione delle contravvenzioni stradali.
Secondo i giudici, l’assenza di una delibera comunale aggiornata che fissi le tariffe per l’anno solare in corso rende illegittimo qualsiasi verbale elevato per mancato pagamento del ticket.
Nel caso specifico trattato dal Tribunale molisano, riferito a un verbale del 2019, è emerso che l’amministrazione non aveva adottato alcun atto amministrativo per quell’anno, ritenendo erroneamente valida la delibera dell’anno precedente. I giudici hanno chiarito che senza un prezzo fissato legalmente da un atto amministrativo recente, non può esistere alcuna violazione.
Infatti, a differenza delle imposte sulla casa o dei tributi sui rifiuti, che godono di un meccanismo di proroga automatica annuale in assenza di nuove disposizioni, i corrispettivi per i servizi pubblici locali richiedono un atto formale di determinazione della tariffa per ogni annualità.
La disciplina stabilita dall’art. 1 della Legge 296/2006 limita infatti il rinnovo automatico delle tariffe alle sole prestazioni patrimoniali imposte e ai tributi. Poiché la sosta a pagamento rientra nella categoria dei servizi a domanda individuale, l’amministrazione comunale è obbligata a deliberare periodicamente il costo orario: in caso contrario, la richiesta economica nei confronti dell’automobilista è illegittima.
Il consiglio per chi riceve un verbale è dunque quello di non limitarsi a controllare la targa o l’orario sul foglietto, ma di consultare l’Albo Pretorio del Comune interessato e cercare la delibera di giunta o di consiglio che fissa le tariffe della sosta per l’anno solare in cui è stata elevata la multa.
Se questa delibera manca, o se il Comune sta applicando “per inerzia” tariffe di anni precedenti senza un nuovo atto formale di proroga, il verbale è privo di efficacia. In questo scenario, il ricorso davanti al Giudice di Pace ha probabilità di successo altissime, poiché viene a mancare il presupposto stesso della sanzione: se non esiste una tariffa valida, non può esserci l’obbligo di pagarla.








