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Intestazione temporanea

A far data 3 novembre 2014 è entrata in vigore la nuova normativa che prevede l’iscrizione sulla carta di circolazione della vettura (intestata a privati o a persone giuridiche) di chi utilizza l’auto per più di 30 giorni in modo esclusivo e continuativo. La norma è stata pensata per aiutare il fisco nelle sue indagini e per limitare truffe o accertare più facilmente i responsabili di incidenti o infrazioni al Codice della Strada. Al momento sono numerose le incertezze sulla sua applicazione e i ricorsi in essere hanno creato una certa confusione. Questo, nonostante il Ministero dei Trasporti si sia preoccupato a suo tempo di emanare una circolare chiarificatrice. Per le aziende è importante sapere che la nuova normativa non prevede l’obbligo di applicazione e neppure sanzioni per le situazioni in essere precedenti al 3 novembre 2014. Al di là di possibili novità introdotte dalle risultanze processuali dei ricorsi pendenti, nella circolare si spiega che l’iscrizione sulla carta di circolazione è obbligatoria per chi ha l’utilizzo personale ed esclusivo di una vettura “per più di 30 giorni, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente”. Nella carta di circolazione andranno quindi indicati sia “il proprietario del veicolo, ivi compreso il trustee, il locatore (nel caso di locazione senza conducente), il nudo proprietario (in caso di usufrutto), l’acquirente (in caso di acquisto con patto di riservato dominio), il locatario (nel caso di leasing) e l’usufruttuario”. Casi a parte sono il “rent to buy” e le successioni ereditarie, che per la loro complessità meritano un discorso specifico. In caso di locazione senza conducente, l’obbligo di comunicazione all’Archivio Nazionale non comporta la necessità di aggiornamento della carta di circolazione. Sono esclusi da tale obbligo anche i conviventi con il proprietario del veicolo che siano componenti del nucleo famigliare. Sono esentate dall’applicazione della norma anche tutte le fattispecie in cui l’affidamento del veicolo non avviene gratuitamente: veicoli aziendali concessi in fringe benefit o dietro il pagamento di una determinata cifra, quelli in utilizzo promiscuo e quelli di servizio utilizzati da più dipendenti. Stesse considerazioni per i veicoli concessi a soci, collaboratori, amministratori e all’imprenditore. Da notare, infine, che il comodato può essere redatto anche a favore di altre aziende o enti.

 

IN SINTESI

  • Su carta circolazione nome di chi usa auto oltre 30 gg
  • Norma non retroattiva a prima del 3/11/2014
  • Per uso personale ed esclusivo della vettura
  • Esclusi "rent to buy" e successioni ereditarie
  • Esclusi i casi di concessione non gratuita
  • Esclusi veicoli concessi a soci e amministratori