BUSINESS & FLOTTE

Noleggio

Il trattamento fiscale relativo alle autovetture prese in noleggio a lungo termine e a breve e medio termine prevede il 100% della detrazione Iva e il 100% della deduzione per le imposte dirette limitatamente ai mezzi destinati a un uso strumentale. Stessi valori percentuali per eventuali prestazioni accessorie (manutenzione, riparazioni, ricambi, carburante, ecc.). Per i rappresentanti di commercio e per gli agenti queste spese sono detraibili al 100% e deducibili all’80%. Medesimi valori per l’auto presa in affitto, ma con limite dell'ammontare dei costi di noleggio/locazione di 5.164,57 euro con ragguaglio all’anno (sino al 31 dicembre 2016 il valore è stato di 3.615,20 euro. Tale cifra è stata innalzata dalla Legge di Stabilità 2016, a decorrere dal primo gennaio 2017). Per le aziende, gli enti o gli esercenti che lascino l’auto noleggiata in uso promiscuo ai loro dipendenti la detrazione Iva è del 40%, mentre la deduzione sulle imposte dirette è del 70% dei costi totali, con uguali previsioni per quel che riguarda le spese. Per tutte le altre categorie, le spese per le prestazioni accessorie sono detraibili al 40% e deducibili al 20%, mentre per quel che riguarda il veicolo preso in noleggio la detrazione Iva si conferma al 40%. Differenziato è il discorso sulla sua deducibilità, fissata per le aziende che adibiscano la vettura a un uso non strumentale al 20% con il limite di 3.615,20 euro per l’ammontare dei costi di noleggio/locazione. Stesso tetto per gli esercenti arti e professioni, ma con il vincolo di un solo veicolo e con ragguaglio all’anno, e per le società semplici e le associazioni, per cui è accettato un mezzo per socio o associato con ragguaglio all’anno.

 

IN SINTESI

  • Detrazione e deduzione 100% in caso di uso strumentale
  • Detrazione e deduzione 100% per le prestazioni accessorie
  • Rappresentanti: detrazione 100% deduzione 80%
  • Uso promiscuo dipendenti: detrazione IVA 40%, deduzione 70%
  • Altri: spese accessorie detrazione 40% deduzione 20%
  • Per la deducibilità, normativa complessa e differenziata