Il regime relativo alla deducibilità e all’Iva per l’acquisto della vettura e per le spese di gestione varia a seconda della destinazione d’uso del veicolo. Fatta eccezione per i veicoli destinati esclusivamente all’attività aziendale (utilizzo strumentale), tutti gli altri impieghi (promiscuo, benefit eccetera) sono stati penalizzati a partire dal 2013 da modifiche apportate in due fasi: la quota deducibile per l’auto nuova è stata abbassata, dall’iniziale 40%, prima al 27,5% e, poi, all’attuale 20%. Con un regime così stretto, la tassazione ha di fatto perso gran parte della sua importanza nella scelta della formula d’acquisto. Oggi, nel propendere per l’una o per l’altra soluzione contano di più la componente finanziaria, le condizioni di proprietà/possesso della vettura e la disponibilità di servizi. È bene, comunque, ricordare che per la determinazione dei fringe benefit (l’integrazione “in natura” dello stipendio, derivante dalla concessione al dipendente dell’utilizzo di un veicolo aziendale anche per impiego extralavorativo) si debbano consultare le tabelle predisposte dall’Aci e pubblicate ogni anno nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre.